Nuovo Credito di imposta su beni strumentali

Sostituisce gli incentivi del super e iper ammortamento previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Possono beneficiare di tale misura le Imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20%) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in italia.

Le modalità di calcolo di tale forma di Credito di imposta sono le seguenti:

  • Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A il credito è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di €, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di €, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di €.
    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione del bene.
  • Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B il credito è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 €. Si considerano ammissibili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediate soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione del bene.
  • Per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli di cui ai punti precedenti, il credito è riconosciuto nella misura del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di €.
    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

In relazione agli investimenti ricompresi negli allegati A e B sopra citati, se il costo unitario di acquisizione è superiore a 300.000 €, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o un perito industriale. Per i beni di costo non superiore a 300.000 € l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le imprese che si avvalgono di tali misure sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti che si avvalgono del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla normativa.

Novità del Disegno di  Legge di Bilancio 2021

Per gli investimenti di cui all’allegato A effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022) credito di imposta fino al 50%.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023) credito di imposta fino al 40%.

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Per gli investimenti di cui all’allegato B effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è pari al 20% del costo.

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Per investimenti generici in altri beni strumentali non ricompresi nei precedenti allegati, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022) credito di imposta fino al 15%

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo.