Fondi interprofessionali

I fondi interprofessionali costituiscono la maggior fonte di finanziamento per la formazione aziendale. I finanziamenti derivanti da altre fonti (europee, nazionali e regionali) costituiscono una quota marginale. Questo soprattutto perché spesso le esigenze formative aziendali o i requisiti dell’impresa stessa non rientrano nelle tempistiche (eccessivamente lunghe) e nei parametri molto selettivi per la partecipazione a bandi con fondi europei, nazionali e regionali (es. D.lgs. 81/2008: Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro; Regolamento CE 800/2008: Aiuti alla formazione).

La legge istitutiva dei Fondi Interprofessionali

L’articolo 118 della Legge 388/00 e s.m.i. prevede la possibilità di creare Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua.
I Fondi sono promossi e costituiti congiuntamente dalle Associazioni di rappresentanza datoriale e dei lavoratori su base settoriale.
I Fondi hanno la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione continua dei lavoratori attraverso il finanziamento di Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali presentati dalle imprese aderenti ai Fondi stessi.

Beneficiari

Possono beneficiare dei Piani formativi finanziati dai Fondi Interprofessionali i lavoratori delle imprese che aderiscono ai Fondi attraverso le procedure indicate dalla Circolare INPS n. 71 del 2 aprile 2003 modificata dalla Circolare n. 107 del 1° ottobre 2009. Le imprese che intendono aderire ad un Fondo devono indicare all’INPS il Fondo Interprofessionale prescelto, attraverso la denuncia contributiva DM10, che a decorrere dal periodo contributivo gennaio 2010 è stata sostituita dal flusso UNIEMENS.

Condizione necessaria e sufficiente per l’adesione al fondo di un’azienda è il versamento per i propri dipendenti dello 0,30% all’INPS che è parte del contributo obbligatorio dell’1,61% contro la disoccupazione volontaria.

L’INPS devolverà al Fondo il contributo che tutte le imprese versano ordinariamente a titolo di assicurazione contro la disoccupazione (art.25 legge 845/1978).

La Circolare INPS n. 107 del 1° ottobre 2009 ha recepito sul piano tecnico le modifiche normative introdotte dai decreti legge n. 185/09 e 5/09, in merito alle adesioni e/o revoche, nonché alla cd. “mobilità” tra i Fondi.

Come in passato, le aziende possono esprimere l’adesione, la revoca o la volontà di passare da un Fondo all’altro in qualunque momento dell’anno. Rispetto al passato (dove era fissato al 31 ottobre il termine entro il quale esprimere la scelta per poter usufruire delle risorse dal gennaio dell’anno successivo a quello di adesione), gli effetti finanziari decorrono dal mese in cui la volontà dell’azienda è stata espressa tramite il DM10. Inoltre, per l’azienda che decide di cambiare Fondo, è stata introdotta la possibilità di trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% delle risorse complessivamente versate nel triennio precedente al Fondo di provenienza, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato per finanziare propri piani formativi e purché ricorrano le condizioni previste dalla Circolare INPS n. 107 del 1/10/2009.