ZES Unica: firmato dal Ministro Giorgetti il Decreto attuativo del credito di imposta

di Raimondo de Miranda

Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto attuativo recante disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), di cui all’articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il quale sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.

Soggetti beneficiari: il credito d’imposta potrà essere richiesto da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, con l’esclusione dei soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Importante sottolineare che sono compresi tra i soggetti beneficiari, le imprese operanti nei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti.

Investimenti ammissibili: sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, effettuato anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantante nella ZES unica, all’acquisizione di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento degli immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Inoltre, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile.

Sono agevolabili investimenti minimi di euro 200.000, nel limite massimo per ciascun progetto d’investimento di euro 100 milioni.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Credito d’imposta: il credito d’imposta risulta essere differente in base alla regione nella quale viene effettuato l‘investimento, in base alla dimensione aziendale e all’entità dell’investimento:

nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, il credito d’imposta è pari al 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il credito d’imposta è pari al 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, il credito d’imposta è pari, rispettivamente, al 50% e 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;
nella regione Abruzzo (zone assistite indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027), il credito d’imposta è pari al 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

Inoltre, nel caso in cui progetti d’investimento siano non superiori a 50 milioni di euro, il credito d’imposta è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Pertanto in Campania il credito d’imposta è pari al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie imprese e al 40% per le grandi imprese.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese, quindi, non è previsto l’aumento di 20 punti percentuali per le piccole imprese e 10 punti percentuali per le medie imprese.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee. Inoltre, è cumulabile, nei limiti di spesa effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250 mila euro – Quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (2 milioni di euro).

Procedura di accesso: per poter accedere al credito d’imposta, i soggetti devono comunicare all’Agenzia delle entrate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Nel caso in cui un soggetto abbia validamente presentato la comunicazione e realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello comunicato all’Agenzia delle entrate, dovranno comunicare dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.

Nel periodo tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, si potranno inviare nuove comunicazioni, che sostituiscono integralmente quella precedentemente trasmessa, e si potrà inviare una rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Nel rispetto del limite di spesa di 1.800 milioni di euro, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Modalità di fruizione: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, e comunque non prima della data di realizzazione dell’investimento. Nel caso di maggior credito risultante a seguito di rideterminazione della percentuale, il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui il credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, lo stesso sarà fruibile in esito alle verifiche Antimafia previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Decadenza dal beneficio: se i beni oggetto dell’investimento non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti i suddetti beni. Nel caso di acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria, il credito d’imposta è rideterminato anche se non viene esercitato il riscatto.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, al fine di evitare la decadenza dai benefici goduti.

L’impresa beneficiaria, inoltre, decade dal credito d’imposta se risulta l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero la documentazione presentata presenti elementi non veritieri o risultino false dichiarazioni rese.

Certificazione del Revisore legale dei conti: risulta necessaria, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, una certificazione redatta dal revisore legale, nella quale sia attestato l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Per le imprese, non obbligate per legge alla revisione, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Sanzioni: nel caso in cui il credito d’imposta sia in tutto in parte indebito, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti.